Le cariche e le funzioni del Comune veneto

L’incarico di funzionario comunale avveniva per via elettiva o con l’incanto della carica.

Per via elettiva, con elezione segreta detta ballotazione (votazione con palline bianche e nere), l’incarico era conferito per un solo anno, tranne nei casi di necessità in cui poteva essere prorogato. Per via d’incanto, la carica poteva essere esercitata più volte con la sola rinnovazione della sigurtà che era una garanzia in denaro stabilita nell’appalto.

Consiglio Generale: composto dai capifamiglia con oltre 18 anni o dai vicini, era perno della vita amministrativa comunale, deliberava con la maggioranza di 2/3 o con maggioranza semplice. Tutti i componenti erano avvisati ed elencati per nome. Era convocato dal console con il suono della campana ed eleggeva il console, il Consiglio Minore e/o i consiglieri, il tesoriere ed i deputati alle altre cariche.

Console: poteva essere uno o due. Tutti i luoghi con più di sei fuochi avevano l’obbligo di eleggerne uno. Aveva durata annuale. Appena eletto il console doveva consegnare l’atto di nomina alla Cancelleria della città di Bergamo. Aveva il compito di rappresentare e difendere il Comune in ogni procedimento (sindacato), era l’esecutore di giustizia, di sequestri e pignoramenti di beni, misurava e stabiliva i confini, notificava al Capitano di Bergamo gli omicidi e i ferimenti del suo territorio, teneva i pesi e le misure ufficiali per il commercio, era responsabile della manutenzione della strade conferendo annualmente con il Giudice alle Strade, era tenuto a comunicare il nome di chi rifiutava il mandato di sindaco, doveva garantire (cautio) la fedeltà con i propri beni e con quelli del Comune e dei vicini, era soggetto a pene pecuniarie e a procedimenti penali per le sue negligenze.

Consiglio Minore e/o consiglieri: affiancava il Consiglio Maggiore o Generale ed aveva delega di gran parte dell’amministrazione nei Comuni del contado. I suoi membri rappresentavano le varie contrade e nominavano i sindaci e le altre cariche.
Sindaco o sindaci : avevano compiti molto simili a quelli del console, il quale però doveva essere il rappresentante principale del Comune. Dovevano giurare fedeltà al Podestà ed al Comune di Bergamo

Notaio-cancelliere: era nominato dal Consiglio Generale ed aveva compiti specifici di cancelleria e di scrittura degli atti comunali. Spesso la carica si sovrapponeva a quella del tesoriere, specie nei Comuni rurali.

Tesoriere: aveva compiti specifici di contabilità con la funzione centrale per la gestione dei beni e del denaro
Canevaro :era addetto agli approvvigionamenti di generi alimentari di prima necessità, come pane e vino, della caneva comunale che, oltre ad osteria, era una sorta di spaccio comunale dei generi alimentari. La conduzione della caneva era appaltata dal Comune.

Camparo: tutti i luoghi con più di sei fuochi avevano l’obbligo di eleggerne due. Erano nominati dal Consiglio Generale cui giuravano di esercitare legalmente il loro ufficio e di non accusare falsamente nessuno. Ricevevano un salario proporzionale all’estensione del territorio da sorvegliare cui contribuivano i proprietari ed i possessori. Potevano comminare particolari pene pecuniarie secondo la loro attività di vigilanza e potevano avviare procedimenti inquisitori con la semplice accusa dei danneggiatori dei beni comunali. La loro nomina doveva essere comunicata alla Cancelleria della città di Bergamo dal console. Avevano l’incarico di custodire le terre, le possessioni e le acque del loro Comune e giuravano al Consiglio Generale.

Deputati alle varie funzioni: erano funzionari con i compiti più disparati: i ragionatori o calculatori con compiti di redazione e revisione del bilancio, i calcatori con l’incarico di definizione dei confini, gli estimatori con il compito di ripartire il carico fiscale tra i contribuenti sulla base dell’estimo, gli assistenti o scrivani ed altri.

Esattori: erano preposti con appalto all’esazione dei dazi.

Nei secoli XIII e XIV, sull’esempio di Bergamo e di altri importanti Comuni, si composero i primi regolamenti atti a disciplinare i rapporti sociali nell’ambito della comunità.

Lo Statuto comunale rappresentò la fonte normativa del diritto territoriale, il corpo legislativo con cui affermare il potere della comunità, la sua indipendenza ed autonomia. Il diritto all’uso collettivo dei beni, era di epoca assai remota, precedente persino alla legge romana, quando questi beni, detti comunalia, appartenevano al vicus. La permanenza in età medievale dei comunalia, con gli obblighi connessi alla condizione di titolari di una proprietà comune, creò i presupposti per la costituzione dei Comuni rurali, delle vicinie e delle frazioni, specie negli insediamenti pedemontani e montani dove la parentela e la residenza da oltre cinquant’anni nello stesso luogo erano pregiudiziali per avere quel titolo di originari che permetteva i diritti politici ed elettivi da cui erano, invece, esclusi i forestieri.

Tra i doveri statutari dei Rettori della città di Bergamo rientrava anche quello di controllare che i Consoli di Nembro, Alzano Inferiore, Alzano Superiore e Nese, tutelassero i viandanti lungo il percorso dell’antica la via mercatorum per la Valle Brembana, che fece di Nese un centro di stazioni per il cambio dei cavalli, ricco di locande e ospizi per l’alloggio dei mercanti. I Consoli dovevano prestare giuramento ai Rettori della città di adempiere a questo compito, molto importante per la città di Bergamo che a Selvino teneva i propri cavalli al pascolo.

Sotto l’influsso dei nuovi orientamenti signorili la città di Bergamo promulgò gli statuti del 1331, a cui il giurista Alberico da Rosciate diede un notevole contributo per mantenere coeso il potere della città rispetto al potere signorile. Due anni dopo con la presa di possesso dei Visconti, la signoria dominò senza più mediazioni.

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